Art. 2.
    Ai  sensi  dell'art. 8  dello stesso bando i componenti designati
dalle   facolta',  devono  effettuare  la  prima  convocazione  della
commissione giudicatrice dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto  nel  corso  della  quale
provvedono a:
      a) prendere  visione  dell'elenco dei candidati e ad inserire a
verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si
trovano  in  rapporto  di  parentela  o  affinita'  fino  al IV grado
incluso, tra di loro o con i candidati, e che non sussistono le cause
di astensione di cui all'art. 51 e 52 del codice di procedura civile;
      b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
      c) stabilire  i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione dei
candidati.