Art. 4.

                      Commissione giudicatrice

    La   commissione   e'   nominata   con   decreto   del  direttore
amministrativo   ed  e'  composta  da  un  dipendente  inquadrato  in
categoria  non  inferiore  alla  EP,  o  categoria  equiparabile,  in
qualita'  di  presidente e da due esperti delle materie oggetto delle
prove d'esame.
    Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato
in  categoria  non  inferiore  alla C.  La  commissione  puo'  essere
affiancata   da   esperti   per   l'accertamento   delle   conoscenze
linguistiche e/o informatiche.
    Non  possono  far  parte della commissione, ai sensi dell'art. 35
del   decreto   legislativo   30 marzo  2001,  n. 165,  i  componenti
dell'organo  di  direzione  politica dell'amministrazione, coloro che
ricoprano  cariche  politiche  e che siano rappresentanti sindacali o
designati  dalle  confederazioni  ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni  professionali.  Almeno un terzo dei posti di componente
della  commissione,  salva motivata impossibilita', e' riservato alle
donne,   in   conformita'   all'art. 57   del  sopra  citato  decreto
legislativo.