Art. 6.

                   Preferenze a parita' di merito

    I  candidati che abbiano superato le prove di esame ed abbiano ed
intendano  far  valere  i titoli di preferenza alla nomina, in quanto
appartengono  a  una  delle  categorie  previste  dall'art. 5,  comma
quarto,  del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni o alle categorie riservatarie di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  sono tenuti a presentare o a far pervenire entro e non oltre
il  termine  perentorio  di giorni quindici che decorre dal giorno in
cui  i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi
documenti,  gia'  indicati  nella  domanda,  in  carta  semplice,  in
originale  o  copia autentica, dai quali risulti altresi' il possesso
del  requisito  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso. I documenti si
considerano  prodotti  in  tempo  utile,  anche  se  spediti  a mezzo
raccomandata  con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni  ne  siano  in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il
concorso;
      18)  i  coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.