Art. 10.

                 Accesso agli atti del procedimento

    L'accesso  alla  documentazione attinente alla presente selezione
e'  escluso  fino  alla  conclusione  della relativa procedura, fatta
salva  la  garanzia  della  visione degli atti, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o difendere interessi giuridici.