Art. 5. Commissioni esaminatrici Le commissioni esaminatrici, da nominarsi con successivo provvedimento, saranno costituite in conformita' alle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Almeno un terzo dei posti di componente delle predette commissioni, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. Al termine delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, di cui al successivo art. 7, le commissioni esaminatrici redigeranno le corrispondenti graduatorie di merito ai sensi dell'art. 15 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.