Art. 5.

                      Commissioni esaminatrici

    Le   commissioni   esaminatrici,   da  nominarsi  con  successivo
provvedimento,  saranno  costituite  in conformita' alle disposizioni
contenute  nell'art. 9  del  decreto  del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
    Almeno   un   terzo   dei  posti  di  componente  delle  predette
commissioni, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
    Al  termine  delle  operazioni  di  valutazione  dei titoli e del
colloquio,  di  cui al successivo art. 7, le commissioni esaminatrici
redigeranno   le   corrispondenti  graduatorie  di  merito  ai  sensi
dell'art. 15 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.