Art. 6.

                            Preselezione

    Qualora  il  numero delle domande lo renda necessario e' facolta'
dell'amministrazione  effettuare  una  preselezione  con l'ausilio di
procedure informatiche.
    In  tal caso il calendario e le modalita' di espletamento saranno
resi  noti  con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4a serie speciale - dell'8 ottobre 2002.
    L'assenza  dalla  prova  preselettiva,  quale  ne  sia  la causa,
comportera' l'esclusione dalla selezione.
    Qualora, invece, non sia necessario il ricorso alla preselezione,
ne verra' data notizia nel medesimo avviso.