Art. 6. Preselezione Qualora il numero delle domande lo renda necessario e' facolta' dell'amministrazione effettuare una preselezione con l'ausilio di procedure informatiche. In tal caso il calendario e le modalita' di espletamento saranno resi noti con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - dell'8 ottobre 2002. L'assenza dalla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comportera' l'esclusione dalla selezione. Qualora, invece, non sia necessario il ricorso alla preselezione, ne verra' data notizia nel medesimo avviso.