Art. 9.

Approvazione  delle graduatorie di merito conferimento e revoca degli
                              incarichi

    Le    graduatorie   di   merito   formulate   dalle   commissioni
esaminatrici,  previa  verifica della regolarita' del procedimento, e
tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487  e  successive
modificazioni,  saranno  approvate  con  decreto  del Direttore della
Direzione  generale  dell'organizzazione,  bilancio  e  personale del
Ministero.
    Le  graduatorie  saranno  pubblicate nel Bollettino ufficiale del
Ministero  della  salute  e  dell'avvenuta  pubblicazione  sara' data
notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale.
    Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per eventuali impugnative.
    Ai   fini  del  conferimento  degli  incarichi  gli  idonei  alle
selezioni  saranno  invitati,  secondo  l'ordine  di  graduatoria,  a
sottoscrivere apposito contratto individuale.
    Le  competenze  economiche  sono  determinate  con  provvedimento
interministeriale  del  Ministro  della  salute  di  concerto  con il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze pubblicato nel Bollettino
ufficiale del Ministero della salute.
    I  candidati  convocati  per  la  stipula  del  contratto saranno
invitati  a  comprovare,  anche mediante dichiarazioni sostitutive di
certificazioni,  il  possesso dei requisiti per l'ammissione previsti
all'art. 2 del presente avviso pubblico.
    Non  si  dara'  luogo  al conferimento dell'incarico a coloro che
siano  dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni  al  momento  della
sottoscrizione  del relativo contratto individuale ovvero nel caso in
cui   ricorra  altra  posizione  che  possa  costituire,  a  giudizio
insindacabile  dell'amministrazione,  causa  di  incompatibilita' con
l'incarico medesimo.
    La  sopravvenienza  di  una situazione di incompatibilita', anche
accertata  durante l'espletamento dell'incarico, comportera' comunque
la revoca dello stesso.
    E'  escluso il cumulo del presente incarico con altri anche se da
assolversi per conto di amministrazioni diverse.