Art. 9. Approvazione delle graduatorie di merito conferimento e revoca degli incarichi Le graduatorie di merito formulate dalle commissioni esaminatrici, previa verifica della regolarita' del procedimento, e tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, saranno approvate con decreto del Direttore della Direzione generale dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero. Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della salute e dell'avvenuta pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per eventuali impugnative. Ai fini del conferimento degli incarichi gli idonei alle selezioni saranno invitati, secondo l'ordine di graduatoria, a sottoscrivere apposito contratto individuale. Le competenze economiche sono determinate con provvedimento interministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della salute. I candidati convocati per la stipula del contratto saranno invitati a comprovare, anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni, il possesso dei requisiti per l'ammissione previsti all'art. 2 del presente avviso pubblico. Non si dara' luogo al conferimento dell'incarico a coloro che siano dipendenti di pubbliche amministrazioni al momento della sottoscrizione del relativo contratto individuale ovvero nel caso in cui ricorra altra posizione che possa costituire, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, causa di incompatibilita' con l'incarico medesimo. La sopravvenienza di una situazione di incompatibilita', anche accertata durante l'espletamento dell'incarico, comportera' comunque la revoca dello stesso. E' escluso il cumulo del presente incarico con altri anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.