Art. 4.

                 Modalita' della autocertificazione

    L'autocertificazione  prevista  negli articoli precedenti deve, a
pena  di nullita', essere redatta ai sensi del decreto del Presidente
della   Repubblica   28 dicembre  2000,  n. 445  "Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa".
    Le  autocertificazioni  hanno  validita'  e  verranno  accettate,
quindi,  solo  se  redatte  con  specifica indicazione dei termini di
legge   predetti   e   con   la  dichiarazione  di  assunzione  delle
responsabilita',  previste  dall'art.  76  del  predetto  decreto del
Presidente  della Repubblica n. 445/2000, conseguenti a dichiarazioni
mendaci,  falsita'  negli  atti,  l'uso di atti falsi o esibizione di
atti contenenti dati non piu' rispondenti a verita'.
    Le  dichiarazioni  non  sottoscritte  in presenza dell'addetto di
questa  Azienda,  quali  -  per esempio, quelle allegate alle domande
inviate  per  posta,  devono  essere  necessariamente accompagnate da
copia  di  un  documento di identita' personale. In mancanza di detta
copia, non saranno tenute in considerazione.