Art. 4. Modalita' della autocertificazione L'autocertificazione prevista negli articoli precedenti deve, a pena di nullita', essere redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Le autocertificazioni hanno validita' e verranno accettate, quindi, solo se redatte con specifica indicazione dei termini di legge predetti e con la dichiarazione di assunzione delle responsabilita', previste dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, conseguenti a dichiarazioni mendaci, falsita' negli atti, l'uso di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non piu' rispondenti a verita'. Le dichiarazioni non sottoscritte in presenza dell'addetto di questa Azienda, quali - per esempio, quelle allegate alle domande inviate per posta, devono essere necessariamente accompagnate da copia di un documento di identita' personale. In mancanza di detta copia, non saranno tenute in considerazione.