Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
      2) iscrizione nelle liste elettorali;
      3) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
      4) abilitazione all'esercizio della professione;
      5) iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici;
      6) idoneita' fisica all'impiego.
    L'amministrazione  ha  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso;
      7)  posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
    Non  possono essere ammessi al concorso: coloro che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo, coloro che siano stati destituiti,
dispensati    o   licenziati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per persistente insufficiente rendimento, coloro che
siano  stati  dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale,
ai  sensi  dell'art.  127,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  per averlo
conseguito  mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da
invalidita'  non  sanabile,  coloro che siano interdetti dai pubblici
uffici in base a sentenza passata in giudicato.
    I  requisiti  di  ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
    Con  provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove
d'esame,  cui,  pertanto,  i  candidati  vengono ammessi con riserva,
l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.