Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 2) iscrizione nelle liste elettorali; 3) diploma di laurea in medicina e chirurgia; 4) abilitazione all'esercizio della professione; 5) iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici; 6) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; 7) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo. Non possono essere ammessi al concorso: coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, coloro che siano stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, coloro che siano interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Con provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove d'esame, cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.