Art. 7.

               Presentazione dei titoli di preferenza

    I  candidati  che  abbiano  superato  le  prove d'esame, dovranno
presentare  direttamente  o far pervenire al Ministero della salute -
Direzione  generale dell'organizzazione, del bilancio e del personale
-  Ufficio  X  politiche del personale, piazzale dell'Industria, 20 -
00144  Roma-Eur,  entro  il  termine  perentorio  di  giorni quindici
decorrenti  dal  giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il
colloquio  con  esito positivo, la documentazione, in carta semplice,
attestante  il  possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita'
di  merito,  previsti  dall'art. 5,  commi  4  e  5  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e successive
modificazioni,    purche'    gia'   dichiarati   nella   domanda   di
partecipazione,   dai   quali  risulti,  altresi',  il  possesso  del
requisito   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Tale  documentazione  non  e'  richiesta  nel  caso in cui questa
amministrazione   ne  sia  gia'  in  possesso  o  ne  possa  disporre
richiedendola  ad  altre  pubbliche  amministrazioni,  purche'  nella
domanda  di  ammissione  l'interessato  abbia indicato con esattezza,
sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio e l'amministrazione
presso cui questa e' depositata.
    In  alternativa,  a  seconda  dei  casi,  possono avvalersi della
dichiarazione  sostitutiva  di certificazione e/o della dichiarazione
sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   di   cui   agli  articoli
rispettivamente   46   e   47  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445,  mediante l'unito schema (Allegato C). La
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  e' resa con le
modalita' di cui all'articolo 38 dello stesso testo unico.
    Ove   risulti   piu'   agevole,  e'  facolta'  degli  interessati
trasmettere,  entro  lo  stesso  termine  di  cui  al primo comma del
presente  articolo,  i certificati originali, o in copia autenticata,
in  esenzione  di  bollo. L'autenticazione di copia puo' essere fatta
anche  presso  l'ufficio competente a ricevere le domande di concorso
su  esibizione  dell'originale  e  senza  obbligo  di  deposito dello
stesso.  In  tal  caso la copia autentica puo' essere utilizzata solo
nel procedimento in corso.
    A  norma  dell'art. 71  del citato testo unico, l'amministrazione
effettuera'  idonei  controlli,  anche  a campione, sulla veridicita'
delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai
successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente
non veritiere o mendaci.
    Non si terra' conto della documentazione di cui sopra qualora non
derivante da apposita dichiarazione resa nella domanda di ammissione.