Art. 8. Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio finale ottenuto da ciascun candidato sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto conseguito nel colloquio. In caso di parita' di punteggio si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche apportate con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, con legge 15 maggio 1997, n. 127, e con legge 16 giugno 1998, n. 191. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, e fino a concorrenza dei posti a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, formulata sulla base dei punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli che danno luogo a preferenza. La graduatoria cosi' formata e' approvata con decreto del direttore della Direzione generale dell'organizzazione, del bilancio e del personale del Ministero, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. I posti che si renderanno disponibili a qualunque titolo saranno conferiti ai candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria, entro i termini di validita' della graduatoria stessa.