Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
      2) iscrizione nelle liste elettorali;
      3) diploma  di  laurea in chimica o in chimica industriale o in
chimica e tecnologia farmaceutiche;
      4) abilitazione all'esercizio della professione;
      5) iscrizione  all'albo professionale dell'ordine dei chimici o
dei farmacisti;
      6) idoneita' fisica all'impiego.
    L'amministrazione  ha  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso;
      7)  posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i
cittadini soggetti a tale obbligo.
    Non  possono  essere  ammessi al concorso: coloro che siano stati
esclusi  dall'elettorato  politico  attivo,  coloro  che  siano stati
destituiti,  dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  per persistente insufficiente rendimento, coloro che
siano  stati  dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale,
ai  sensi  dell'art. 127,  primo  comma,  lettera d), del decreto del
Presidente   della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3,  per  averlo
conseguito  mediante  la  produzione  di documenti falsi o viziati da
invalidita'  non  sanabile,  coloro  che  siano  stati interdetti dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.
    I  requisiti  di  ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
    Con  provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre, in
qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento delle prove
d'esame  -  cui,  pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva -
l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.