Art. 7. Presentazione dei titoli di preferenza I candidati che abbiano superato le prove d'esame, dovranno presentare direttamente o far pervenire al Ministero della salute Direzione generale dell'organizzazione, del bilancio e del personale - Ufficio X - Politiche del personale, piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma - Eur, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio con esito positivo, la documentazione, in carta semplice, attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita' di merito, previsti dall'art. 5, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, purche' gia' dichiarati nella domanda di partecipazione, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui questa amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza, sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio e l'amministrazione presso cui questa e' depositata. In alternativa, a seconda dei casi, possono avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui agli articoli rispettivamente 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante l'unito schema (Allegato C). La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa con le modalita' di cui all'articolo 38 dello stesso testo unico. Ove risulti piu' agevole, e' facolta' degli interessati trasmettere, entro lo stesso termine di cui al primo comma del presente articolo, i certificati originali, o in copia autenticata, in esenzione di bollo. L'autenticazione di copia puo' essere fatta anche presso l'ufficio competente a ricevere le domande di concorso su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso. In tal caso la copia autentica puo' essere utilizzata solo nel procedimento in corso. A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci. Non si terra' conto della documentazione di cui sopra qualora non derivante da apposita dichiarazione resa nella domanda di ammissione.