Art. 8.
              Formazione, approvazione e pubblicazione
                     della graduatoria di merito
    Espletate  le  prove  del  concorso,  la commissione esaminatrice
formula  la  graduatoria  di  merito  sulla base del punteggio finale
ottenuto  da  ciascun  candidato sommando la media dei voti riportati
nelle prove scritte con il voto conseguito nel colloquio.
    In  caso  di  parita'  di  punteggio si applicano le disposizioni
contenute  nell'art. 5  del  decreto  del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487, e successive modifiche apportate con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, con legge
15 maggio 1997, n. 127, e con legge 16 giugno 1998, n. 191.
    Sotto  condizione  di  accertamento  del  possesso  dei requisiti
prescritti   per  l'ammissione  sono  dichiarati  vincitori,  fino  a
concorrenza  dei  posti  a  concorso, i candidati utilmente collocati
nella graduatoria finale, formulata sulla base dei punteggi riportati
nelle  prove  d'esame  e  tenuto  conto  dei titoli che danno luogo a
preferenza.
    La  graduatoria  cosi'  formata  e'  approvata  con  decreto  del
direttore  della Direzione generale dell'organizzazione, del bilancio
e  del  personale  del  Ministero,  e  successivamente pubblicata nel
bollettino ufficiale dell'amministrazione.
    Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella   Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie  speciale.  Dalla  data  di
pubblicazione  di  detto  avviso  decorrono  i  termini per eventuali
impugnative.
    I  posti che si renderanno disponibili a qualunque titolo saranno
conferiti ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria entro i
termini di validita' della graduatoria stessa.