Art. 2.

                  Requisiti per l'accesso ai corsi

    1.  Possono  presentare  domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza
limiti  di  eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e
politici  negli  Stati  di  appartenenza o di provenienza, coloro che
siano  in  possesso  di  laurea ovvero titolo equipollente conseguito
presso universita' straniere.
    2.  I  cittadini stranieri in possesso di titolo che non sia gia'
stato  dichiarato  equipollente  alla  laurea, dovranno fare espressa
richiesta di equipollenza alla laurea del titolo di studio presentato
(unicamente  ai  fini  dell'ammissione al corso di dottorato al quale
intendono  concorrere)  nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare  la  domanda  stessa  dei documenti, tradotti e legalizzati
dalle   competenti   rappresentanze   italiane   secondo  le  vigenti
disposizioni   in   materia  per  gli  studenti  stranieri,  utili  a
consentire al collegio dei docenti di dichiarare l'equipollenza.
    3.  Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente, comma 2,
per  i  cittadini  italiani  in  possesso  di  una  laurea conseguita
all'estero,  che  non  sia  gia' stata dichiarata equipollente ad una
laurea italiana.
    4.  Potranno  partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di svolgimento
della  prova di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta
"con  riserva"  ed  il  candidato  sara' tenuto a presentare, pena di
decadenza,  autocertificazione  del  diploma  di  laurea entro cinque
giorni dalla data fissata per la prova di ammissione.