Art. 4.

                         Dipendente pubblico

    Ai  sensi  dell'art. 52,  comma 57, della legge 21 dicembre 2001,
n. 448,  in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa  di  studio,  o di rinuncia a questa, il dipendente pubblico ha
l'obbligo   di   porsi  in  aspettativa  conservando  il  trattamento
economico,  previdenziale  e  di  quiescenza  in  godimento  da parte
dell'amministrazione  pubblica  presso  la  quale  e'  instaurato  il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti.