Art. 7. Commissioni giudicatrici 1. Per ciascun corso di dottorato di ricerca e' nominata dal rettore un'apposita commissione giudicatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti esterni di chiara fama, anche stranieri scelti nell'ambito delle strutture pubbliche e private universitarie e di ricerca. 2. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. 3. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. 4. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. 5. Il test di lingua inglese per l'ammissione al corso di dottorato in scienza tecnologia e societa' si intende superato se il candidato abbia ottenuto una valutazione compresa tra 50 e 59, corrispondente al livello B1 determinato dal Consiglio europeo. 6. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario dalla commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o del dipartimento presso il quale si e' svolta la prova, nonche' all'albo ufficiale dell'Universita'. 7. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. 8. Qualora il dottorato preveda una suddivisione di posti e di borse per campi di ricerca, la commissione dovra' compilare distinte graduatorie.