Art. 8. Ammissione ai corsi 1. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In presenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. 2. Nel caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 3. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se il corso di dottorato prosegue oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca. 4. Il dipendente pubblico ammesso al dottorato di ricerca ha l'obbligo, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato, di collocarsi in aspettativa per motivi di studio. 5. Saranno titolari delle borse di studio, i candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito e per un numero pari alle borse finanziate dall'Ateneo o dagli enti esterni o da fondi di ricerca.