Art. 8.

                         Ammissione ai corsi

    1.  I  candidati  saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
    In  presenza  di  eventuali  rinunce  degli  aventi diritto prima
dell'inizio  del  corso,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.
    2.  Nel  caso  di  utile  collocamento  in  piu'  graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    3. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso,  non  hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se
il  corso  di  dottorato  prosegue  oltre  il  periodo  di  godimento
dell'assegno di ricerca.
    4.  Il  dipendente  pubblico  ammesso  al dottorato di ricerca ha
l'obbligo,  fin  dall'inizio  e  per  tutta  la  durata  del corso di
dottorato, di collocarsi in aspettativa per motivi di studio.
    5.  Saranno titolari delle borse di studio, i candidati collocati
in  posizione  utile nelle graduatorie di merito e per un numero pari
alle  borse finanziate dall'Ateneo o dagli enti esterni o da fondi di
ricerca.