Art. 9. Iscrizione I candidati che avranno superato le prove di concorso, collocati nella graduatoria di merito e chiamati a coprire i posti disponibili per ciascun dottorato, dovranno presentare o far pervenire alla segreteria studenti dell'Universita' della Calabria entro il termine di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti: a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera) debitamente firmata; b) autocertificazione di cittadinanza; c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore per i cittadini italiani, mentre per cittadini stranieri, autocertificazione del diploma che ha consentito loro l'ammissione all'Universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle universita' italiane; d) autocertificazione del diploma di laurea con indicazione della sede di conseguimento e della votazione riportata negli esami finali; e) dichiarazione (in carta libera) circa l'eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e in caso affermativo, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza; f) dichiarazione (in carta libera) circa l'eventuale dipendenza da pubblica amministrazione e, in caso affermativo, opzione della fruizione o meno della borsa di studio; g) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato; h) tassa di iscrizione. I cittadini stranieri devono, inoltre, autocertificare i seguenti requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I cittadini italiani e stranieri che intendono fruire della borsa di studio di cui al successivo art. 11 del presente bando, dovranno produrre, previa richiesta da parte dell'amministrazione universitaria, autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo. Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica del candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le condizioni di cui al successivo punto 4 dell'art. 10. Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello stato stesso.