Art. 10. Restituzione titoli I candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata ai fini della selezione. La restituzione viene effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, la direzione del Progetto finalizzato biotecnologie non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.