Art. 10.

                         Restituzione titoli

    I  candidati possono richiedere, entro sei mesi dall'espletamento
della  procedura,  la  restituzione,  con  spese a loro carico, della
documentazione  presentata  ai  fini della selezione. La restituzione
viene  effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale
termine,  la  direzione del Progetto finalizzato biotecnologie non e'
piu'   responsabile   della   conservazione   e   restituzione  della
documentazione.