Art. 9.

                 Costituzione del rapporto di lavoro

    Subordinatamente alla disponibilita' finanziaria di questo Ateneo
per  le  spese  di  personale, saranno formalizzati con i vincitori i
rapporti  di  lavoro a tempo indeterminato, costituiti e regolati dai
contratti  individuali  secondo il contratto collettivo nazionale del
comparto  Universita',  le  disposizioni  di  legge  e  le  normative
comunitarie.
    Il   contratto   individuale   sostituisce   ad  ogni  effetto  i
provvedimenti  di  nomina previsti dagli articoli 17 e 28 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni.
    La   mancata  assunzione  del  servizio  nel  termine  assegnato,
comporta  l'immediata  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  salvo
comprovati  e  giustificati  motivi  di  impedimento.  In  tale  caso
l'amministrazione,   valutati   i  motivi,  proroga  il  termine  per
l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi. Decorsa la meta'
del  periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti puo'
recedere  dal  rapporto  in  qualsiasi  momento  senza  l'obbligo  di
preavviso  ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i
casi  di  sospensione  previsti  dai  commi  3  e  4 dell'art. 17 del
contratto  collettivo  nazionale  del  9 agosto  2000,  del  comparto
Universita'.
    L'orario  ordinario  di  lavoro e' di trentasei ore settimanali e
dovra'   essere  funzionale  all'orario  di  servizio  nelle  diverse
strutture del Politecnico.
    Per  quanto  non  previsto dal presente bando valgono, sempre che
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della  Repubblica  3 maggio 1957, n. 686, e successive integrazioni e
modificazioni,  nel  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive integrazioni e modificazioni.