Art. 11.
    Il  pubblico  dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca
e'  collocato,  a  domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ed
usufruisce   della  borsa  di  studio  ove  ricorrano  le  condizioni
richieste.  In  caso  di  ammissione  a corsi di dottorato di ricerca
senza  borsa  di  studio,  o  di  rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa  conserva  il  trattamento  economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la  quale  e'  instaurato  il  rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento  del  dottorato  di  ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione  pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni  successivi,  e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti
ai sensi del secondo periodo.
    Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai fini della
progressione  di  carriera  e  del  trattamento  di  quiescenza  e di
previdenza.