Art. 14.
    Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    Durante  il  corso,  il  dottorando  puo'  essere autorizzato dal
collegio  dei docenti, per esigenze relative alla ricerca, a svolgere
eventuali  periodi  di  studio  all'estero o di stage presso soggetti
pubblici o privati. Tale periodo non potra' comunque essere superiore
alla meta' della durata del corso.
    Ai  sensi  del  comma 8 dell'art. 4 della legge n. 210/1998 sulla
base  di un apposito regolamento di ateneo, ai dottorandi puo' essere
affidata,  con  il  loro  consenso,  una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere la
loro  attivita'  di  formazione  alla  ricerca  e che non da' luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita' italiane.