Art. 14. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. Durante il corso, il dottorando puo' essere autorizzato dal collegio dei docenti, per esigenze relative alla ricerca, a svolgere eventuali periodi di studio all'estero o di stage presso soggetti pubblici o privati. Tale periodo non potra' comunque essere superiore alla meta' della durata del corso. Ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge n. 210/1998 sulla base di un apposito regolamento di ateneo, ai dottorandi puo' essere affidata, con il loro consenso, una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere la loro attivita' di formazione alla ricerca e che non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita' italiane.