Art. 15.
    Al  termine  di  ogni  anno  di  corso, il dottorando e' tenuto a
presentare  una  relazione  sulle  attivita'  di  studio e di ricerca
svolte,  con eventuale presentazione orale, affinche' il collegio dei
docenti,  valutata  l'assiduita',  il  profitto e l'avanzamento delle
ricerche  possa ammettere lo stesso al prosieguo del corso o proporne
al rettore l'esclusione, fatti salvi i casi di maternita', di grave e
documentata  malattia  e  di servizio militare. Il dottorando che non
supera la prova annuale, puo' essere ammesso al prosieguo con riserva
da sciogliersi entro il successivo trimestre.