Art. 15. Al termine di ogni anno di corso, il dottorando e' tenuto a presentare una relazione sulle attivita' di studio e di ricerca svolte, con eventuale presentazione orale, affinche' il collegio dei docenti, valutata l'assiduita', il profitto e l'avanzamento delle ricerche possa ammettere lo stesso al prosieguo del corso o proporne al rettore l'esclusione, fatti salvi i casi di maternita', di grave e documentata malattia e di servizio militare. Il dottorando che non supera la prova annuale, puo' essere ammesso al prosieguo con riserva da sciogliersi entro il successivo trimestre.