Art. 5.
    Le  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione  ad  ogni  corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio  s'intende  superato  se  il  candidato  ottiene un
punteggio non inferiore a 40/60.
    Alla   fine   di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  dei punteggi da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione,  e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
    Espletate  le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito sulla base della somma dei punteggi
ottenuti da ciascun candidato nelle singole prove.
    In  caso  di  parita'  di merito, ai fini dell'assegnazione della
borsa  di  studio,  prevale la valutazione della condizione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  9 aprile  2001.  Ulteriori situazioni di parita' di merito,
saranno regolate ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998 n. 191.