Art. 6. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I cittadini stranieri che abbiano superato le prove di esame, sono ammessi al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso, senza fruizione della borsa di studio. Il candidato gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca, puo' essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un secondo corso di dottorato non coperto da borsa di studio.