Art. 6.
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce   degli   aventi   diritto   prima   dell'inizio  del  corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    I  cittadini  stranieri  che  abbiano superato le prove di esame,
sono  ammessi al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei
posti  istituiti  con  arrotondamento  all'unita'  per eccesso, senza
fruizione della borsa di studio.
    Il  candidato  gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca,
puo'  essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di
selezione,  un  secondo  corso  di  dottorato non coperto da borsa di
studio.