Art. 7.
    Le  borse  di  studio  messe a concorso per ciascuno dei corsi di
dottorato  di  cui  all'art. 1  del  presente  bando,  nonche' quelle
eventualmente  in  aggiunta  ai  sensi dell'ultimo comma dello stesso
articolo,  vengono  assegnate  secondo  l'ordine della graduatoria. A
parita'  di  merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 aprile 2001.
    L'importo  annuale  della  borsa  di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1,  comma 1,  lettera a) della legge 3 agosto 1998 n. 315 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, e' pari a Euro 10.561,54
assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
    La  borsa  di  studio  viene  erogata esclusivamente a coloro che
possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore
a Euro 7.746,85.
    Il  superamento  del  limite  di reddito determina la perdita del
diritto  alla  borsa  di  studio per l'anno in cui si e' verificato e
comporta  l'obbligo  di  restituire  le mensilita' eventualmente gia'
percepite.
    L'importo  delle  borse  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi di permanenza all'estero nella misura del 50%.
    Le  borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio
a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con quelle concesse da
Istituzioni  Nazionali  o Straniere utili ad integrare, con soggiorno
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  (anche per un solo anno), non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.