Art. 7. Le borse di studio messe a concorso per ciascuno dei corsi di dottorato di cui all'art. 1 del presente bando, nonche' quelle eventualmente in aggiunta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo, vengono assegnate secondo l'ordine della graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998 n. 315 e successive modificazioni ed integrazioni, e' pari a Euro 10.561,54 assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale. La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a Euro 7.746,85. Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente gia' percepite. L'importo delle borse di studio e' aumentato per eventuali periodi di permanenza all'estero nella misura del 50%. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni Nazionali o Straniere utili ad integrare, con soggiorno all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato (anche per un solo anno), non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.