Art. 8.
    I  titolari  di  assegni di ricerca che siano risultati idonei, a
seguito  del  superamento  delle  prove  di ammissione ad un corso di
dottorato   di   ricerca,  possono  chiedere  l'iscrizione  al  corso
medesimo,   in  soprannumero,  a  condizione  che  il  dottorato  cui
partecipano  riguardi  la  stessa area scientifico disciplinare della
ricerca per la quale sono destinati gli assegni.
    L'ammissione  al  corso avverra' previe delibere del collegio dei
docenti  del  dottorato e del consiglio di dipartimento o di facolta'
dove   si   svolge   l'assegno  di  ricerca,  che  devono  esprimersi
favorevolmente  circa  la  compatibilita' nello svolgimento delle due
attivita'.
    Nel  caso  in cui l'assegnista svolga l'attivita' presso un altro
ateneo,  si  rende  necessaria  l'autorizzazione  dell'Universita' di
appartenenza.