Art. 14.

                         Disposizioni finali

    Le  procedure  di  reclutamento si conformano ai principi fissati
dall'art. 35  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, per le
parti  non incompatibili con quanto previsto dall'art. 35, si applica
la  disciplina  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
    Al  contrattista  si  applicano  le  disposizioni  di  legge,  le
normative dell'Unione europea e il contratto collettivo di lavoro del
comparto  del  personale  delle Istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione vigente.
      Bologna, 8 ottobre 2002
                                             Il direttore: Tofani