Art. 4. Esclusione d'ufficio - Modalita' di convocazione Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio: l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 3; la mancata sottoscrizione della domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione); l'assenza del requisito di cui all'art. 2, lettere a) e b). I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d'ufficio, sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il direttore dell'Istituto puo' disporre in ogni momento con provvedimento motivato reso noto agli interessati, l'esclusione dalla selezione. L'avviso di convocazione al colloquio e' dato ai candidati ammessi, mediante lettera raccomandata a.r., almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo.