Art. 7. Titoli - Colloquio La commissione adotta preliminarmente i criteri di valutazione prima di aver preso visione della documentazione presentata dai candidati. Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti: a) titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione; b) svolgimento di una documentata attivita' lavorativa nel settore di cui all'art. 2, lettera c); c) altri titoli pertinenti. Ai candidati ammessi al colloquio e' data comunicazione del voto conseguito nella valutazione dei titoli. I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. Il colloquio vertera' sulle esperienze professionali di cui all'art. 2 lettera c), nonche' sulle conoscenze di cui all'art. 2 lettere d), e). Per i cittadini appartenenti ad uno degli Stati membri della Unione europea, il colloquio tendera' anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana. Per il superamento del colloquio il candidato dovra' riportare la votazione minima di 42/60 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua straniera e dell'informatica; per i candidati appartenenti ad uno degli Stati membri della Unione europea, anche, un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua italiana. Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.