Art. 10. Obblighi e diritti dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo i programmi e le modalita' fissati dal collegio dei docenti. Durante il corso il dottorando puo' essere autorizzato, per esigenze relative alla ricerca, dal collegio dei docenti, alla permanenza all'estero per un periodo non superiore alla meta' della durata del corso stesso. Il Politecnico di Bari provvede alla copertura assicurativa per infortuni di ciascun dottorando per l'intera durata del corso, secondo la normativa prevista per gli studenti iscritti al Politecnico e garantisce, per lo stesso periodo, la copertura assicurativa per responsabilita' civile dei dottorandi. I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono essere iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso, ai sensi della legge n. 476 del 13 agosto 1984 e successive modificazioni. Per quanto attiene le modalita' di passaggio all'anno successivo di corso, obblighi e diritti dei dottorandi sono definiti nel "Regolamento" di ciascun corso di dottorato. E' prevista l'esclusione dal corso di dottorato di ricerca, con decisione motivata del collegio dei docenti, in caso di: giudizio negativo del collegio dei docenti alla fine dell'anno di frequenza; assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato di prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del collegio dei docenti; assenze ingiustificate e prolungate. Qualora il dottorando assuma un rapporto di lavoro con enti pubblici o privati, egli puo' continuare a frequentare il corso di dottorato, rispettando obblighi e doveri che questo impone, previa autorizzazione del collegio dei docenti e nullaosta del datore di lavoro. Ai dottorandi di ricerca puo' essere affidata, con il consenso dell'interessato e il parere positivo del collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve, in ogni caso, compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. Tale attivita' non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'universita'. E' consentita la sospensione della frequenza dei corsi nei casi di maternita' o prestazione del servizio militare o grave documentata malattia. In caso di sospensione di durata superiore ai quattro mesi il dottorando e' assegnato d'ufficio al corso successivo. I dottorandi vincitori di borsa della "Scuola interpolitecnica" sono tenuti allo svolgimento, a tempo pieno, della loro attivita' curriculare, compresa la frequenza di attivita' formative e/o di ricerca sia nelle tre sedi della "Scuola", sia presso Istituti scientifici o laboratori stranieri o internazionali, per periodi di tempo predeterminati non inferiori ad un trimestre per anno. Il numero degli iscritti alla "Scuola interpolitecnica" per il XVIII ciclo non puo' essere superiore a dodici studenti.