Art. 6.

                         Ammissione ai corsi

    Il  rettore, per ogni concorso di dottorato, con proprio decreto,
accerta  la  regolarita'  degli  atti,  dichiara  i  nominativi degli
idonei,  approvando  le graduatorie generali di merito, e attribuisce
ai  vincitori  le borse fino alla concorrenza dei posti disponibili e
secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria.
    La  borsa  verra'  attribuita  esclusivamente  a  coloro  che non
abbiano compiuto i 32 anni alla data di scadenza del bando.
    A parita' di merito prevale il candidato piu' giovane.
    Le  graduatorie  generali  di  merito  degli  idonei sono affisse
all'albo ufficiale del Politecnico di Bari.
    L'accettazione degli aventi diritto deve pervenire al Politecnico
di  Bari  entro  e  non  oltre  dieci  giorni  a  partire  dal giorno
successivo  a  quello  della  notifica,  insieme  alla documentazione
richiesta, indicata nel successivo art. 7, pena decadenza del diritto
stesso.
    In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce  o  di decadenza degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria.
    I  candidati  subentranti  dovranno far pervenire l'accettazione,
insieme alla documentazione richiesta indicata nel successivo art. 7,
entro  e  non  oltre  dieci  giorni a partire dal giorno successivo a
quello della notifica.
    In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Il  subentro  dopo  l'inizio del corso puo' essere consentito, su
parere  positivo  insindacabile del collegio dei docenti, entro e non
oltre  due  mesi  dall'inizio  del  corso  stesso,  con  la eventuale
erogazione della quota di borsa non ancora utilizzata.