Art. 7.

                     Ammissioni in sovrannumero

    I   cittadini  extracomunitari  che  abbiano  superato  le  prove
d'esame,  sono  ammessi, senza borsa di studio, al corso di dottorato
di  ricerca in sovrannumero nel limite della meta' dei posti istituti
con arrotondamento all'unita' per eccesso.
    I  titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei alle
prove  di  ammissione  ad  un  corso  di dottorato di ricerca possono
essere  ammessi al corso anche in sovrannumero, ai sensi dell'art. 11
del  regolamento  di  Ateneo recante norme in materia di dottorato di
ricerca,  di  cui  al decreto rettorale n. 1015 del 1 marzo 2002, nei
limiti  del  numero  massimo  delle  unita'  dei  dottorandi  che  la
struttura e' in grado di formare.
    La  richiesta di ammissione in sovrannumero al corso di dottorato
di ricerca deve essere presentata entro la data di inizio del corso.
    Le  richieste  saranno accolte secondo l'ordine di presentazione,
subordinatamente  all'acquisizione del parere favorevole del collegio
dei  docenti  del dottorato circa la compatibilita' nello svolgimento
delle due attivita'.