Art. 10. Graduatorie 1. Per ciascun concorso gli ufficiali risultati idonei al termine delle prove scritte ed orali saranno iscritti, a cura della rispettiva commissione esaminatrice, in graduatorie generali di merito distinte, qualora previsto, per grado. 2. Ciascuna graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dagli ufficiali sommando: la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte, per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3); il punteggio conseguito nella prova scritta, per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4); il punteggio conseguito nella prova orale; l'eventuale punteggio riportato per i titoli di merito. 3. Dette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale. 4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, di cui al gia' citato allegato "N" al presente decreto, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, eventualmente dichiarati dagli ufficiali nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva alla allegata alla medesima. 5. Saranno dichiarati vincitori gli ufficiali che, nei limiti dei posti disponibili per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, si collocheranno in posizione utile nella rispettiva graduatoria. 6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.