Art. 10.

                             Graduatorie

    1. Per ciascun concorso gli ufficiali risultati idonei al termine
delle   prove  scritte  ed  orali  saranno  iscritti,  a  cura  della
rispettiva  commissione  esaminatrice,  in  graduatorie  generali  di
merito distinte, qualora previsto, per grado.
    2.  Ciascuna graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine
dei punteggi conseguiti dagli ufficiali sommando:
      la  media  dei  punteggi  conseguiti nelle prove scritte, per i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1),
2)  e 3); il punteggio conseguito nella prova scritta, per i concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e
4);
      il punteggio conseguito nella prova orale;
      l'eventuale punteggio riportato per i titoli di merito.
    3. Dette graduatorie saranno approvate con decreto dirigenziale.
    4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a  parita' di merito, dei titoli di preferenza, di cui al gia' citato
allegato "N" al presente decreto, posseduti alla data di scadenza del
termine  di  presentazione  delle  domande,  eventualmente dichiarati
dagli  ufficiali  nella  domanda  di  partecipazione al concorso o in
apposita dichiarazione sostitutiva alla allegata alla medesima.
    5. Saranno dichiarati vincitori gli ufficiali che, nei limiti dei
posti  disponibili  per ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1,   si  collocheranno  in  posizione  utile  nella  rispettiva
graduatoria.
    6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel   Giornale   Ufficiale   del  Ministero  della  difesa.  Di  tale
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.