Art. 11. Accertamento dei requisiti e transito nei ruoli normali e speciali 1. Gli ufficiali dichiarati vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno transitati, con il grado rivestito nel ruolo di appartenenza alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, rispettivamente: nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico in servizio permanente, per i vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), n. 1); nel ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico in servizio permanente, per i vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), n. 2); nel ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico in servizio permanente, per i vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), n. 3); nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica in servizio permanente, per i vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), n. 1); nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica in servizio permanente, per i vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), n. 2); nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico in servizio permanente, per i vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), n. 3); nel ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico in servizio permanente, per i vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), n. 4). 2. Il transito nei gradi dei predetti ruoli normali e speciali sara' disposto con decreto dirigenziale subordinatamente all'accertamento, anche successivo, dei requisiti di partecipazione ai concorsi previsti dal precedente art. 2 del presente decreto. 3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare potra' provvedere a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera. 5. Ai sensi dell'art. 38, comma 9, dell'art. 39, comma 8, e dell'art. 63, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, ai vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, all'atto del transito sara' applicata una detrazione di anzianita' di tre anni, salvo che per i tenenti ed i maggiori del ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare, vincitori del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), n. 2), per i quali la detrazione sara', rispettivamente, di due e quattro anni. 6. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, saranno iscritti rispettivamente nel ruolo normale o speciale con l'anzianita' di grado rideterminata per effetto delle detrazioni di cui al precedente comma 5, e, a parita' di anzianita' di grado, secondo l'ordine della graduatoria di merito del relativo concorso, dopo i pari grado aventi uguale o maggiore anzianita' di grado assoluta.