Art. 11.

  Accertamento dei requisiti e transito nei ruoli normali e speciali

    1.  Gli  ufficiali  dichiarati  vincitori  dei concorsi di cui al
precedente   art. 1,   comma 1,  saranno  transitati,  con  il  grado
rivestito nel ruolo di appartenenza alla data di scadenza del termine
di   presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso,
rispettivamente:
      nel  ruolo  normale del Corpo del genio aeronautico in servizio
permanente,  per i vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), n. 1);
      nel  ruolo  normale  del  Corpo di commissariato aeronautico in
servizio  permanente, per i vincitori del concorso di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a), n. 2);
      nel  ruolo  normale del Corpo sanitario aeronautico in servizio
permanente,  per i vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), n. 3);
      nel  ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica in servizio
permanente,  per i vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), n. 1);
      nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica in servizio
permanente,  per i vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), n. 2);
      nel  ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico in servizio
permanente,  per i vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), n. 3);
      nel  ruolo  speciale  del Corpo di commissariato aeronautico in
servizio  permanente, per i vincitori del concorso di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), n. 4).
    2.  Il  transito  nei gradi dei predetti ruoli normali e speciali
sara'    disposto    con    decreto   dirigenziale   subordinatamente
all'accertamento,  anche  successivo, dei requisiti di partecipazione
ai concorsi previsti dal precedente art. 2 del presente decreto.
    3.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2  del  presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare   potra'   provvedere   a  richiedere  alle  amministrazioni
pubbliche  ed  enti  competenti  la conferma di quanto dichiarato dai
vincitori  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni  sostitutive  rese  ai  sensi  delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    4. Fermo  restando  quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il  dichiarante  decadra' dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base della dichiarazione non veritiera.
    5.  Ai  sensi  dell'art. 38,  comma 9,  dell'art. 39,  comma 8, e
dell'art. 63,  comma 6,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1997,
n. 490,  e successive modificazioni, ai vincitori dei concorsi di cui
al  precedente art. 1, comma 1, all'atto del transito sara' applicata
una  detrazione di anzianita' di tre anni, salvo che per i tenenti ed
i maggiori   del   ruolo  unico  degli  specialisti  dell'Aeronautica
militare,  vincitori  del  concorso  di  cui  al  precedente  art. 1,
comma 1,  lettera  b),  n. 2),  per  i  quali  la  detrazione  sara',
rispettivamente, di due e quattro anni.
    6.  I  vincitori dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, saranno
iscritti   rispettivamente   nel   ruolo   normale   o  speciale  con
l'anzianita'  di  grado rideterminata per effetto delle detrazioni di
cui  al  precedente  comma 5,  e,  a  parita' di anzianita' di grado,
secondo  l'ordine  della graduatoria di merito del relativo concorso,
dopo  i  pari  grado  aventi  uguale  o maggiore  anzianita' di grado
assoluta.