Art. 14.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti dagli ufficiali saranno raccolti
presso  il  Ministero  della  difesa  -  Direzione  generale  per  il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali,
per  le  finalita' di gestione dei concorsi e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  dei  concorsi  o  alla
posizione  giuridico-economica  dell'ufficiale,  nonche',  in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti  o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore   generale   della  Direzione  generale  per  il  personale
militare,  titolare  del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il   Direttore   della  1a  Divisione  reclutamento  ufficiali  della
Direzione generale medesima.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto dalla
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 11 ottobre 2002
Il Ten. Gen.: Simeone