Art. 3. Domande di partecipazione 1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere: a) redatte in carta semplice, in originale e copia, utilizzando, a seconda del concorso, il modello in allegato "A" o "B", che costituiscono parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni riportate sul modello utilizzato; b) indirizzate: per i concorsi per il transito nei ruoli normali dell'Aeronautica: al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 4a Sezione, via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma; per i concorsi per il transito nei ruoli speciali dell'Aeronautica: al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione, via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma; c) firmate per esteso dagli ufficiali interessati (la firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda comportera' la non ammissione al concorso; d) presentate, in originale e copia, a pena di decadenza, entro i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al Comando del reparto/ente di appartenenza che provvedera' ad inviarne l'originale al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento con le modalita' e nei termini indicati nel successivo art. 4. Per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando ricevente. 2. Gli ufficiali, consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno indicare nella domanda: a) grado, arma/corpo, ruolo, cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, reparto/ente di appartenenza, concorso al quale intendono partecipare; b) diploma di laurea posseduto, se partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) numeri 1), 2) e 3), nonche' del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo se concorrenti per il transito nel Corpo sanitario aeronautico, ovvero il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, se partecipanti ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4); c) anzianita' di grado e di servizio; d) l'eventuale possesso di titoli di merito, non risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica, ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 8. Per detti titoli e' onere del concorrente fornire informazioni dettagliate ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine potra' essere prodotta a corredo della domanda di partecipazione a concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 445; e) l'eventuale possesso di titoli di preferenza indicati nell'allegato "N", che costituisce parte integrante del presente decreto; f) residenza e recapito ai fini della corrispondenza relativa al concorso. Ogni variazione dei relativi dati dovra' essere segnalata a mezzo telegramma all'indirizzo cui e' stata spedita la domanda di partecipazione al concorso. Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; g) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; h) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni della legge n. 675/1996. 3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte ed inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi ai modelli di domanda riportati nei gia' citati allegati "A" e "B" al presente decreto.