Art. 5. Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2): due prove scritte, consistenti nello svolgimento di un elaborato vertente sulle materie indicate nel programma riportato, rispettivamente, negli allegati "E" e "F", che costituiscono parte integrante del presente decreto; valutazione dei titoli; una prova orale, consistente in un colloquio sulle materie indicate nel programma riportato per ciascun concorso nei gia' citati allegati "E" e "F" al presente decreto; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), n. 3): una prova scritta, consistente in quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel programma riportato nell'allegato "G", che costituisce parte integrante del presente decreto; una prova scritta, consistente in quesiti a risposta multipla suggerita sulle materie indicate nel programma riportato nel gia' citato allegato "G" al presente decreto; valutazione dei titoli; una prova orale, consistente in un colloquio sulle materie indicate nel programma riportato nel gia' citato allegato "G" al presente decreto; c) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4): una prova scritta, consistente in quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel programma riportato, rispettivamente, negli allegati "H", "I", "L" ed "M", che costituiscono parte integrante del presente decreto; valutazione dei titoli; una prova orale, consistente in un colloquio sulle materie indicate nel programma riportato per ciascun concorso nei gia' citati allegati "H", "I", "L" ed "M" al presente decreto. 2. Alle prove gli ufficiali dovranno presentarsi in uniforme di servizio, muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato, in corso di validita'.