Art. 6.

                      Commissioni esaminatrici

    1.  Con  successivi  decreti dirigenziali saranno nominate cinque
distinte  commissioni  per  le  prove d'esame, per la valutazione dei
titoli  di  merito  e  per la formazione delle graduatorie di merito,
cosi' composte:
      a) per  il  concorso  di  cui  al  precedente  art. 1, comma 1,
lettera a), n. 1) e art. 1, comma 1, lettera b), n. 3):
        un ufficiale generale in servizio permanente, o in ausiliaria
da  non  piu'  di  tre  anni  alla data di pubblicazione del presente
decreto, presidente;
        due   tenenti   colonnelli   in  servizio  permanente,  o  in
ausiliaria  da  non  piu'  di tre anni alla data di pubblicazione del
presente decreto, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
        un ufficiale dell'Aeronautica militare in servizio permanente
di grado non inferiore a tenente, segretario, senza diritto di voto;
      b) per  il  concorso  di  cui  al  precedente  art. 1, comma 1,
lettera a), n. 2) e art. 1, comma 1, lettera b), n. 4):
        un ufficiale generale in servizio permanente, o in ausiliaria
da  non  piu'  di  tre  anni  alla data di pubblicazione del presente
decreto, presidente;
        due   tenenti   colonnelli   in  servizio  permanente,  o  in
ausiliaria  da  non  piu'  di tre anni alla data di pubblicazione del
presente decreto, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
        un ufficiale dell'Aeronautica militare in servizio permanente
di grado non inferiore a tenente, segretario, senza diritto di voto;
      c) per  il  concorso  di  cui  al  precedente  art. 1, comma 1,
lettera a), n. 3):
        un ufficiale generale in servizio permanente, o in ausiliaria
da  non  piu'  di  tre  anni  alla data di pubblicazione del presente
decreto, presidente;
        due   tenenti   colonnelli   in  servizio  permanente,  o  in
ausiliaria  da  non  piu'  di tre anni alla data di pubblicazione del
presente decreto, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
        un ufficiale dell'Aeronautica militare in servizio permanente
di grado non inferiore a tenente, segretario, senza diritto di voto;
      d) per  il  concorso  di  cui  al  precedente  art. 1, comma 1,
lettera b), n. 1):
        un ufficiale generale in servizio permanente, o in ausiliaria
da  non  piu'  di  tre  anni  alla data di pubblicazione del presente
decreto, presidente;
           due  tenenti  colonnelli  in  servizio  permanente,  o  in
ausiliaria  da  non  piu'  di tre anni alla data di pubblicazione del
presente decreto, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
        un ufficiale dell'Aeronautica militare in servizio permanente
di grado non inferiore a tenente, segretario, senza diritto di voto;
      e) per  il  concorso  di  cui  al  precedente  art. 1, comma 1,
lettera b), n. 2):
        un ufficiale generale in servizio permanente, o in ausiliaria
da  non  piu'  di  tre  anni  alla data di pubblicazione del presente
decreto, presidente;
        due   tenenti   colonnelli   in  servizio  permanente,  o  in
ausiliaria  da  non  piu'  di tre anni alla data di pubblicazione del
presente decreto, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri;
        un ufficiale dell'Aeronautica militare in servizio permanente
di grado non inferiore a tenente, segretario, senza diritto di voto.