Art. 7. Prove scritte 1. Gli ufficiali che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso dovranno sostenere le prove scritte d'esame, con inizio non prima delle ore 8,30, nei giorni e nelle sedi che saranno resi noti mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 17 gennaio 2003, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 17 gennaio 2003 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. Gli ufficiali saranno tenuti a presentarsi nella sede e nei giorni che saranno indicati nel predetto avviso, entro le ore 7,30 dell'orario ufficiale, muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato, in corso di validita', nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile blu o nero, mentre la carta sara' loro fornita sul posto. Gli ufficiali che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 2. Per ciascuna delle prove scritte dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) la preposta commissione formulera' preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce per ciascuno degli elaborati che formeranno oggetto delle prove d'esame e le chiudera' in plichi sigillati. Prima dell'inizio di ciascuna prova uno dei concorrenti sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da svolgere. Per la prova scritta del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), n. 3), la preposta commissione predisporra' preventivamente, in adunanza segreta, tre questionari contenenti quesiti a risposta sintetica, concernenti l'elaborato che formera' oggetto della prima prova d'esame, e tre questionari contenenti quesiti a risposta multipla suggerita, concernenti l'elaborato che formera' oggetto della seconda prova d'esame, e li chiudera' in plichi sigillati. Prima dell'inizio di ciascuna prova uno dei concorrenti sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, il questionario contenente i quesiti cui fornire risposta. Per la prova scritta dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4) la preposta commissione predisporra' preventivamente, in adunanza segreta, tre questionari contenenti quesiti a risposta sintetica concernenti la prova d'esame e li chiudera' in plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei concorrenti sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, il questionario contenente i quesiti cui fornire risposta. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avra' conseguito in ciascuna di quelle previste un punteggio non inferiore a 21/30i. Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 10. Gli ufficiali risultati idonei riceveranno da parte della Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, contenente indicazione del giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi per sostenere le prove orali di cui al successivo art. 9. Gli ufficiali che non avranno superato la/le prova/e scritta/e del concorso cui hanno partecipato non riceveranno comunicazione del mancato superamento della/e stessa/e, ma potranno richiedere informazioni sull'esito, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di svolgimento della/e prova/e, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito, via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma (tel. 06/4735.5941, 06/4735.3445, dalle ore 8 alle ore 13 dal lunedi' al venerdi' e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 dal lunedi' al giovedi).