Art. 9. Prove orali 1. Gli ufficiali risultati idonei alle prove scritte saranno invitati dalla Direzione generale per il personale militare a presentarsi per sostenere la prova orale. 2. Nella lettera raccomandata o telegramma di convocazione, inviati presso il recapito indicato nella domanda di partecipazione al concorso, gli ufficiali riceveranno indicazione della sede e della data di svolgimento delle prove di cui al precedente comma 1. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. Saranno parimenti esclusi dal concorso gli ufficiali che abbiano rinunciato a sostenere la prova orale. La Direzione generale per il personale militare si riserva, compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova da parte di tutti gli ufficiali, la facolta' di riconvocare ad altra data coloro che, per documentata causa di forza maggiore, non potessero presentarsi a sostenere la prova orale nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/4827347) entro il giorno stesso di prevista convocazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. 3. La prova orale di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, consistera' in un colloquio vertente sulle materie riportate nel programma di cui ai gia' citati allegati "E", "F", "G", "H", "I", "L" e "M" al presente decreto. 4. La prova orale si intendera' superata se l'ufficiale avra' riportato un punteggio di almeno 21/30i, utile ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 10. 5. Le commissioni provvederanno a trasmettere immediatamente alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 4a Sezione (per i ruoli normali) o 2a Sezione (per i ruoli speciali) i verbali della prova orale entro il terzo giorno dalla data di completamento della prova medesima.