Art. 3.
    1.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  seguente, i requisiti di
ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
    2.  Ai  sensi  dell'art. 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  99/1998,  il  tirocinio deve essere completato almeno
trenta giorni prima del termine per la presentazione delle domande.
    3.  Non  saranno  prese  in  considerazione le domande presentate
oltre  il  termine  indicato all'art. 2, comma 1, o risultate carenti
della documentazione indicata nell'art. 2, comma 3.
    4.  I  candidati  non  ammessi  e  quelli  che  non hanno diritto
all'esonero  parziale  richiesto  riceveranno  apposito provvedimento
motivato della Commissione esaminatrice.
    5.  Ai  candidati  ammessi a sostenere le prove scritte non sara'
data  alcuna  comunicazione;  pertanto,  coloro che non abbiano avuto
notizia  della  non  ammissione all'esame, sono tenuti a presentarsi,
nei  giorni, nell'ora e nel luogo indicati ai sensi dell'art. 1 comma
2.
    6.   E'   ammessa  la  consultazione  di  testi  legislativi  non
commentati,   ai   sensi   dell'art. 21,  comma 7,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 99/1998, che i candidati presenteranno
dalle  ore  9  alle ore 13 del giorno precedente l'inizio delle prove
scritte,  curando  che su ciascuno dei testi sia indicato il cognome,
il  nome,  il  luogo  e  la  data  di  nascita  dei  candidato cui si
riferiscono.