Art. 7.
    1.  Per  tutto  quanto  non  disciplinato dal presente decreto si
applica  quanto  previsto  negli  articoli da 15 a 24 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo 1998, n. 99, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 - serie generale.
      Roma, 17 ottobre 2002
Il Ministro: Castelli