Art. 7. 1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto si applica quanto previsto negli articoli da 15 a 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998 - serie generale. Roma, 17 ottobre 2002 Il Ministro: Castelli