Art. 11.

                       Obblighi dei dottorandi

    1.  I  dottorandi  hanno  l'obbligo  di  frequentare  il corso di
dottorato  e  di  compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca  nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    2.   L'onere   di  provvedere  alla  copertura  assicurativa  per
infortuni  per  l'intera durata del corso e' a carico dei dottorandi.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per
responsabilita'  civile per il medesimo periodo per le sole attivita'
che si riferiscono al corso di dottorato.
    3.  I  dottorandi  titolari di borsa di studio in servizio presso
pubbliche  amministrazioni  possono  essere iscritti a condizione che
siano  collocati  in  aspettativa  senza  assegni,  per il periodo di
durata del corso, salvo quanto disposto dall'art. 52, comma 57, legge
n. 448 del 28 dicembre 2001.
    4.  E'  consentito  l'esercizio  di attivita' compatibili, previa
autorizzazione  del  collegio  dei  docenti.  Tali attivita' esterne,
occasionali  e  di  breve  durata,  non devono in alcun modo porsi in
conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
    5.  Per  tutta  la  durata del corso e' vietato lo svolgimento di
prestazioni di lavoro a tempo indeterminato.
    6.  Per  i  dottorandi  che  non  usufruiscono di borsa di studio
l'ammissione  e  la frequenza al corso di dottorato e' permessa anche
nei  casi  in  cui,  pur  sussistendo un rapporto di dipendenza degli
stessi  con un ente pubblico o privato, il collegio dei docenti abbia
valutato  che la tipologia di tale rapporto (particolari orari, tempo
determinato,  part-time,  attivita' presso enti pubblici o privati in
rapporto  di  convenzione  con l'Universita', ecc.) non pregiudica la
regolare  attivita'  di ricerca e la presenza costante alle attivita'
didattiche impartite.
    7.  Eventuali  differimenti  della  data di inizio o interruzioni
verranno  consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare
gli  obblighi  militari  o  che  si trovino nelle condizioni previste
dalla  legge  30 dicembre  1971, n. 1204, oppure che si trovino nella
condizione di malattia grave e prolungata.
    8.  Nel  caso  di assenza ingiustificata o di inadempimento degli
obblighi,  il  collegio  dei  docenti  proporra' con propria delibera
l'esclusione  del  dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e'
obbligato  alla  restituzione per intero, con riferimento all'anno in
questione,  della  borsa  di  studio  oppure delle rate eventualmente
riscosse.
    9. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere
limitata  attivita'  didattica  rivolta  agli  studenti  dei corsi di
laurea  e/o  di  diploma, nell'ambito della programmazione effettuata
dal  collegio  dei  docenti,  d'intesa  con  la  facolta' interessata
dell'Universita'   di   Ancona,  secondo  le  modalita'  fissate  dal
regolamento di Ateneo.