Art. 11. Obblighi dei dottorandi 1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare il corso di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. 2. L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni per l'intera durata del corso e' a carico dei dottorandi. L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per responsabilita' civile per il medesimo periodo per le sole attivita' che si riferiscono al corso di dottorato. 3. I dottorandi titolari di borsa di studio in servizio presso pubbliche amministrazioni possono essere iscritti a condizione che siano collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso, salvo quanto disposto dall'art. 52, comma 57, legge n. 448 del 28 dicembre 2001. 4. E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa autorizzazione del collegio dei docenti. Tali attivita' esterne, occasionali e di breve durata, non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando. 5. Per tutta la durata del corso e' vietato lo svolgimento di prestazioni di lavoro a tempo indeterminato. 6. Per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio l'ammissione e la frequenza al corso di dottorato e' permessa anche nei casi in cui, pur sussistendo un rapporto di dipendenza degli stessi con un ente pubblico o privato, il collegio dei docenti abbia valutato che la tipologia di tale rapporto (particolari orari, tempo determinato, part-time, attivita' presso enti pubblici o privati in rapporto di convenzione con l'Universita', ecc.) non pregiudica la regolare attivita' di ricerca e la presenza costante alle attivita' didattiche impartite. 7. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di dover soddisfare gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, oppure che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata. 8. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il collegio dei docenti proporra' con propria delibera l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e' obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse. 9. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono svolgere limitata attivita' didattica rivolta agli studenti dei corsi di laurea e/o di diploma, nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti, d'intesa con la facolta' interessata dell'Universita' di Ancona, secondo le modalita' fissate dal regolamento di Ateneo.