Art. 6.

             Commissione giudicatrice e suoi adempimenti

    La  commissione  giudicatrice  del  concorso  per  gli  esami  di
ammissione  al corso di dottorato di ricerca sara' formata e nominata
in conformita' al regolamento di Ateneo.
    La  commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Il  colloquio  si  intende  superato  se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    Alla  fine  della seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione  dei  voti  riportati  da  ognuno  nella  prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della struttura
presso cui si e' svolta la prova.
    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati  da  ogni candidato nelle singole prove. In caso di parita'
di   voti   prevale   la   valutazione  della  situazione  economica,
determinata  ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.