Art. 6. Commissione giudicatrice e suoi adempimenti La commissione giudicatrice del concorso per gli esami di ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' formata e nominata in conformita' al regolamento di Ateneo. La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Alla fine della seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ognuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della struttura presso cui si e' svolta la prova. Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ogni candidato nelle singole prove. In caso di parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.