Art. 7.

                         Ammissione al corso

    Espletate  le prove concorsuali, l'Amministrazione universitaria,
al    momento    dell'approvazione    della   graduatoria,   richiede
contemporaneamente  a  tutti  i  candidati presenti nella graduatoria
stessa  domanda di iscrizione subordinata all'ammissione al corso, da
presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, pena la
decadenza,  entro  il  termine  perentorio  di  quindici  giorni  che
decorrono  dal  giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
relativo invito.
    I   candidati  sono  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  della
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
    Solo   agli   effettivi  ammessi  al  corso  viene  richiesta  la
presentazione  della  documentazione  di  rito.  In caso di mancata o
tardiva risposta all'invito di cui al comma 1 del presente articolo o
di rinuncia o di decadenza da parte degli aventi diritto, purche' non
sia   trascorso   un  mese  dall'inizio  del  corso,  subentra  altro
candidato, secondo l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Si  procedera'  all'attivazione  del  corso  di dottorato solo in
presenza di almeno tre candidati ammessi al corso stesso.