Art. 10. Presentazione dei documenti a seguito di assunzioni in servizio Il vincitore assunto in servizio in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sara' invitato a presentare a questa Universita' entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, i documenti di rito. a) certificato comprovante il godimento dei diritti politici, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione; i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono presentare certificato di godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che da' luogo all'equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione o certificato comprovante la cittadinanza di uno dei Stati membri dell'Unione europea; c) certificato generale del casellario giudiziale, ovvero certificato equipollente rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e' cittadino; i cittadini stranieri, oltre al certificato anzidetto, devono presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano; d) certificato dei carichi pendenti; e) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica in sostituzione dell'originale; f) copia integrale dello Stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato dell'esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 2 del presente bando dovranno inoltre presentare documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse; g) certificato medico rilasciato dalla unita' socio sanitaria locale o da un medico militare attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneita' fisica e psichica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto. Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, art. 7. I candidati invalidi dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' essere di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo dovranno presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dal presentare gli altri documenti di rito. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della rettorale e a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile. Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilita' di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel caso di comprovato impedimento, da presentare per iscritto e prima della scadenza, si provvedera' all'immediata risoluzione del contratto di lavoro.