Art. 2.

                       Requisiti per la nomina

    1.  Per  conseguire  la  nomina  a  giudice onorario aggregato e'
necessario che l'aspirante:
      a) appartenga  ad una delle categorie indicate ai punti a), b),
c) e d) dell'art. 1 del presente decreto;
      b) sia cittadino italiano;
      c) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;
      d) non  abbia  riportato  condanne  per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzione;
      e) non sia sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
      f) abbia la idoneita' fisica e psichica;
      g) non abbia compiuto i sessantasette anni di eta';
      h) abbia  compiuto  i  trentacinque  anni  di  eta'  se notaio,
docente universitario o ricercatore universitario confermato;
      i) sia  capace  di  assolvere,  per  indipendenza, prestigio ed
esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;
      j) non abbia precedenti disciplinari, anche se non definitivi.
    2.  Gli  avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati,
oltre  a  possedere  i  requisiti  di  cui  al  punto 1, devono avere
patrocinato,  anche  quali  iscritti  in  albi speciali, cause civili
negli   ultimi  quindici  anni  e  trovarsi  in  una  delle  seguenti
condizioni:
      a) aver  maturato  il  periodo  prescritto  per  il  diritto al
pensionamento di anzianita' o vecchiaia;
      b) maturare,  in caso di cancellazione dall'albo, il diritto al
pensionamento  di  anzianita'  o  di vecchiaia nei 15 anni successivi
alla   data  dell'11 novembre  1998  (data  di  effettivo  inizio  di
attivita' delle sezioni stralcio).
    Per  la nomina a giudice onorario aggregato per il circondario di
Bolzano in relazione ai posti previsti e' richiesta:
      a) una adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
      b) l'appartenenza  ad  uno  dei tre gruppi linguistici (art. 8,
secondo  comma,  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752).