Art. 2. Requisiti per la nomina 1. Per conseguire la nomina a giudice onorario aggregato e' necessario che l'aspirante: a) appartenga ad una delle categorie indicate ai punti a), b), c) e d) dell'art. 1 del presente decreto; b) sia cittadino italiano; c) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici; d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione; e) non sia sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; f) abbia la idoneita' fisica e psichica; g) non abbia compiuto i sessantasette anni di eta'; h) abbia compiuto i trentacinque anni di eta' se notaio, docente universitario o ricercatore universitario confermato; i) sia capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie; j) non abbia precedenti disciplinari, anche se non definitivi. 2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al punto 1, devono avere patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi quindici anni e trovarsi in una delle seguenti condizioni: a) aver maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di anzianita' o vecchiaia; b) maturare, in caso di cancellazione dall'albo, il diritto al pensionamento di anzianita' o di vecchiaia nei 15 anni successivi alla data dell'11 novembre 1998 (data di effettivo inizio di attivita' delle sezioni stralcio). Per la nomina a giudice onorario aggregato per il circondario di Bolzano in relazione ai posti previsti e' richiesta: a) una adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca; b) l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752).