Art. 6. Prove d'esame Le prove d'esame consisteranno nella soluzione, in tempi predeterminati, di appositi tests a risposta multipla vertenti su: Nozioni di diritto amministrativo e/o diritto costituzionale e in una prova orale vertente sulle stesse materie nonche' sull'accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra inglese e francese. Per la valutazione delle due prove la Commissione dispone di venti punti. Le prove si intenderanno superate se il candidato avra' riportato il punteggio di almeno 7/10 in ciascuna di esse. Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale verra' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella precedente prova d'esame, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le sedute della commissione per lo svolgimento della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che sara' affisso nella sede degli esami. La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove d'esame e dalla valutazione dei titoli. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia.