Art. 6.

                            Prove d'esame

    Le   prove   d'esame  consisteranno  nella  soluzione,  in  tempi
predeterminati,  di  appositi  tests a risposta multipla vertenti su:
Nozioni di diritto amministrativo e/o diritto costituzionale e in una
prova  orale  vertente sulle stesse materie nonche' sull'accertamento
della  conoscenza  di una lingua straniera a scelta del candidato tra
inglese e francese. Per la valutazione delle due prove la Commissione
dispone di venti punti.
    Le prove si intenderanno superate se il candidato avra' riportato
il  punteggio  di  almeno  7/10 in ciascuna di esse. Ai candidati che
abbiano   conseguito   l'ammissione  alla  prova  orale  verra'  data
comunicazione  con  l'indicazione del voto riportato nella precedente
prova  d'esame,  almeno  venti  giorni  prima di quello in cui devono
sostenere  la  prova  orale,  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento.
    Le  sedute della commissione per lo svolgimento della prova orale
sono pubbliche.
    Al   termine   di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che sara' affisso nella
sede degli esami. La votazione complessiva e' determinata dalla somma
della   media  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  d'esame  e  dalla
valutazione dei titoli.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove d'esame, i candidati
dovranno   essere   muniti  di  valido  documento  di  riconoscimento
provvisto di fotografia.